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domenica 9 febbraio 2014

Assicurazioni auto: i casi di disdetta polizza con il Decreto Bersani

Tanti sono stati i cambiamenti che il Decreto Bersani ha introdotto nel mercato assicurativo italiano, sia per le assicurazioni auto online che per le polizze tradizionali. Tra i più importanti figurano le nuove modalità di disdetta polizza ed il rinnovo del contratto. Capire cosa è cambiato con il Decreto Bersani e come disdire la polizza auto, è estremamente utile nelle circostanze in cui il contraente non intenda rinnovare l’assicurazione del proprio veicolo, per passare ad una nuova compagnia assicurativa.

Lo scopo primario del Bersani (D.L. numero 223 del 4 luglio 2006), entrato in vigore nell’aprile del 2007, è stato da un lato quello di rendere il mercato assicurativo italiano più competitivo in rapporto a quello dei Paesi dell’U.E. e dall’altro di garantire più chiarezza ai consumatori e quindi maggiore trasparenza nelle procedure effettuate dalle compagnie assicurative che operano sul territorio italiano.


Stando al Decreto Bersani, il contraente ha l’opportunità di rinnovare il contratto con la propria compagnia assicurativa ogni anno. A ridosso della scadenza della polizza auto, l’automobilista può cambiare in tutta libertà, senza dover pagare penali e mantenendo la propria classe di merito. Questi sono i casi di disdetta polizza più frequenti.
Tuttavia, non è sempre possibile il recesso della polizza auto, perché in riferimento ai contratti di assicurazioni auto pluriennali che sono stati stipulati entro il 14 agosto del 2009, il recesso è ammesso solo ogni anno.

Diverso è però il caso dei contratti di auto stipulati dopo il 15 agosto del 2009. Se sono di durata maggiore a 5 anni e presentano uno sconto sull’importo finale, il contraente può disdire la polizza solo una volta che sono trascorsi i 5 anni, dando un preavviso di 60 giorni alla compagnia, prima della scadenza annuale.
Conseguentemente, se il contraente non si attiene alle condizioni stabilite, il recesso della polizza auto non risulterà corretto e anche a fronte di un’errata richiesta di disdetta, la compagnia assicurativa può procedere con la pretesa della rata non pagata.


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