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venerdì 23 agosto 2013

Codice delle assicurazioni private: le novità della legge 7 settembre 2005 n. 209

Codice delle assicurazioni private tutte le novità sulla legge

Con il post odierno ci soffermeremo sul codice delle assicurazioni private che regolamenta il settore assicurativo, soffermandoci in particolar modo sulle novità introdotte dalla legge 7 settembre 2005 n. 209, volta a tutelare il consumatore nel momento in cui viene stipulata una polizza assicurativa.
Partiamo quindi con la definizione dell’indennizzo diretto che stabilisce che l’assicurato può chiedere ed ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicurativa e non da quella del veicolo che ha causato il sinistro. La logica di fondo testé descritta non è però applicabile nel momento in cui nel sinistro sono coinvolti più di due veicoli, mezzi con targhe non italiane e se l’entità dei danni al soggetto sono superiori ai 9 punti.

Sempre in riferimento al codice delle assicurazioni private, un ruolo cruciale spetta anche ai premi che vengono pagati dall’impresa assicurativa nel caso di passaggio di proprietà del veicolo o in caso di furto. Nella legge 7 settembre 2005 n. 209 è previsto il registro elettronico degli operatori. Inoltre agenti, produttori diretti, intermediari del settore finanziario (ci si riferisce a società, poste e banche) e collaboratori sono obbligati ad iscriversi agli appositi elenchi.

Altro aspetto di fondamentale importanza nel codice delle assicurazioni private riguarda il maggior livello della tutela degli assicurati, poiché gli intermediari e i distributori di prodotti/servizi assicurativi sono tenuti a garantire ai sensi della Direttiva Europea n. 92 del 2002 la massima correttezza/trasparenza. Ad ogni esigenza di un determinato cliente è previsto un prodotto adeguato. Compito dell’intermediario è quello di illustrare tutte le specifiche della polizza prima della sottoscrizione del contratto. Infine, per ciò che concerne le classi di merito, non ci sono modifiche nel momento in cui un qualsiasi assicurato acquista un secondo veicolo. Le compagnie assicurative assegnano la stessa classe del primo veicolo. Idem se il veicolo è stato acquistato da un componente della famiglia dell’assicurato.

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